Il D.L. n. 18 DEL 17/03/2020, cosiddetto “Cura Italia” introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

In materia di sostegno alla liquidità delle PMI, il provvedimento prevede, fra le altre, la costituzione di una sezione speciale presso il Fondo Centrale di Garanzia del MCC finalizzata a garantire le seguenti operazioni da attuarsi per il tramite del sistema creditizio:

  • sospensione di cui all’art. 56, comma 2, lettera a) dei termini di revoca sino al 30.09.2020 per le linee di credito “a revoca”, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata;
  • sospensione di cui all’art. 56, comma 2, lettera b) dei termini di scadenza per i contratti non rateali aventi scadenza intermedia al 30.09.2020 con proroga degli stessi, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • sospensione di cui all’art. 56, comma 2, lettera c), fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate o dei canoni di leasing (quota capitale o intera rata) relative a prestiti rateali e mutui.

Condizioni per la richiesta

Possono beneficiare delle misure le Imprese le cui esposizioni debitorie, alla data di pubblicazione del decreto, non siano classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà”.

La richiesta di sospensione deve essere corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Beneficiari

Destinatarie di queste misure sono esclusivamente i soggetti esercenti attività di impresa (artigiani, aziende agricole, piccole e medie imprese, microimprese e le PMI), aventi sede legale in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del Decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate,

Modalità di pagamento delle rate oggetto di sospensione

Le rate di pagamento oggetto di sospensione verranno accodate all’originario piano di rimborso, senza alcuna formalità, mediante allungamento del piano di ammortamento per un periodo analogo a quello della sospensione. La sospensione delle rate verrà effettuata in assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti.

Gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno dilazionati sul residuo piano di ammortamento e si cumuleranno alle rate di rimborso a decorrere dal mese successivo al 30.09.2020. Su tali quote non saranno conteggiati ulteriori interessi.

E’ facoltà delle imprese richiedere la sospensione dal rimborso della sola quota in conto capitale.

Modalità di richiesta dei provvedimenti di sospensione

Le imprese possono beneficiare delle agevolazioni dietro semplice comunicazione da inviare alla Banca corredata della autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, con la quale l’Impresa autocertifica di aver subito una carenza temporanea di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

L’operatività delle misure non è automatica ma richiede una esplicita istanza da parte del cliente (da formalizzare utilizzando la modulistica appositamente predisposta ed allegata in calce), al ricevimento della quale la Banca è tenuta a concedere l’agevolazione.

La modulistica di richiesta, opportunamente compilata e firmata, potrà essere inviata con qualunque tipo di modalità che permetta la verifica della provenienza della stessa, con obbligo di consegna degli originali ad emergenza rientrata ovvero alla prima occasione di incontro in Filiale. 

Pertanto i suddetti modelli, corredati di copia di documento di identità in corso di validità, potranno essere inviati alla Banca mediante posta elettronica certificata o semplice, ovvero tramite canale web (utilizzando questo link), al quale si potrà accedere utilizzando le credenziali assegnate in fase di registrazione.

Si consiglia di inviare la suddetta documentazione comprimendola in un unico file formato "zip".

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