Nei casi di difficoltà economica e finanziaria, laddove non sussistano le condizioni per l’accesso alle iniziative governative, la Banca potrà valutare eventuali richieste di sospensione delle rate del mutuo con le seguenti limitazioni:

  • durata della sospensione: massimo sino al 31 dicembre 2020, ovvero sino al rientro dello stato di emergenza
  • tipologia della sospensione: sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione

Durante il periodo di sospensione, quindi, relativamente alle rate oggetto di sospensione, sarà dovuto il pagamento della sola quota di interesse, calcolata allo stesso tasso contrattuale previsto per il mutuo.

Il rimborso della quota capitale delle rate oggetto di sospensione potrà essere comunque effettuato in qualsiasi momento oppure:

  • al termine del periodo di sospensione;
  • al termine del piano di ammortamento del mutuo (in accodamento);
  • contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo.

Modalità della richiesta

Potranno essere concordate, anche restando a casa, mediante intese dirette con i referenti/consulenti della Filiale presso la quale si intrattengono i rapporti.

La domanda di sospensione, corredata da copia di documento di identità in corso di validità, potrà essere inviata alla Banca tramite canale web utilizzando questo link, accedendo al portale mediante le credenziali assegnate in fase di registrazione.

Qualora si abbia la necessità di allegare più di 3 documenti si consiglia di comprimerli in un unico file formato "zip".

L’originale della documentazione dovrà essere consegnata in unico plico alla prima occasione di incontro presso le Filiali di competenza.

Allegati